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Le parti processuali possono impugnare con ricorso in Cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all´art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell´imputato ex art. 420 – quater cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall´art. 159, ultimo comma, cod. pen.
Argomento: Impugnazioni
Sezione: Sezioni Unite
“(…) 1. La questione di diritto per cui il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:
“Se la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420 - quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.”
2. Nella giurisprudenza di questa Corte, un primo orientamento (…) ritiene che, avendo riguardo alla peculiarità della norma, la pronuncia sia insuscettibile di ricorso per cassazione prima del decorso del termine di “non revocabilità”, a ciò ostandovi il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Essa infatti, benché denominata “sentenza”, fino a che la sua efficacia non divenga stabile, avrebbe piuttosto natura interlocutoria.
2.1. Le pronunce, (…), ne evidenziano gli elementi di difformità rispetto alle sentenze previste dal codice di rito.
In primo luogo, rilevano la mancanza nella pronuncia di ogni forma di accertamento nel merito della regiudicanda. Sostengono inoltre che il suo particolare contenuto, destinato a venir meno con la “non-revocabilità, che ricomprende la parte relativa alla vocatio in iudicium nonché le disposizioni alla polizia giudiziaria sulla prosecuzione delle ricerche, la renda assimilabile ad un atto di impulso processuale, <<come tale insuscettibile di passare in giudicato>>.
Argomento centrale è quello fondato sulla revocabilità della sentenza e sulla persistenza, fino al superamento del termine in cui tale revocabilità è possibile, dei già accennati effetti anomali, derivanti dalla potenziale prosecuzione del processo dinanzi al medesimo giudice, quali la possibilità di svolgere atti (istruttori) urgenti e la conservazione di efficacia delle misure cautelari personali e reali adottate, che la distinguono da altri provvedimenti in rito e ne dimostrano la provvisorietà.
Alla esclusione dell’impugnabilità del provvedimento fino alla sua “non revocabilità” non osta, secondo tale orientamento, il principio di cui all’art. 111, settimo comma, Cost., in quanto la garanzia costituzionale della impugnabilità delle sentenze riguarda solo, come precisato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 (…) << i provvedimenti [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Pen., SS.UU., 13 febbraio 2025, n. 5847)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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